Un breve articolo nel quale ricordiamo quali sono i primi adempimenti che un buon apicoltore deve rispettare

di Antonio Carrelli

Le Api per passione e per lavoro

Sempre più persone di stanno dedicando all’allevamento delle api per passione o perché intenzionati a strutturare una piccola ma funzionale azienda dedita alla produzione e vendita dei prodotti apistici.

Va subito chiarito che il settore apistico, in tutta Europa, in Italia e quindi anche in Campania, è ben disciplinato da una
serie di norme che però spesso sfuggono ai più.

L’AP.AS., attraverso questo articolo, intende ricordare quali sono gli adempimenti in materia ai propri soci ed a tutti gli apicoltori campani affinché ci si possa organizzare per rispettare tutte le norme che regolano e disciplinano l’apicoltura come hobby o come lavoro principale o di integrazione al reddito.

La principale normativa Apistica di riferimento, la L. 313 del 24 Dicembre 2004, all’art. 2 prevede che l’apicoltura è la conduzione zootecnica delle api. Di fatto è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente con la gestione del terreno.  L’attività e la pratica apistica a qualsiasi titolo è soggetta all’osservanza di leggi comunitarie nazionali e regionali che hanno la finalità di tutelare la salute degli animali dei cittadini che tendono a consumare i prodotti apistici e di salvaguardare il patrimonio apistico nazionale.

L’allevamento delle api può essere svolto per:

  1. finalità produttive: se consiste nella gestione delle colonie finalizzata alla produzione dei prodotti apistici, quali Miele, Polline, Pappa Reale, Propoli, destinabili al consumo umano. Le produzioni possono essere eseguite anche mediante lo spostamento degli alveari (nomadismo), per ottenere produzioni diversificate in base alle diverse disponibilità di risorse mellifere. Oppure al servizio di impollinazione, produzione e vendita di cera, sciami e regine.
  2. Finalità non produttive: se consiste nel tenimento di un numero limitato di alveari allevati per hobby o per autoconsumo  (attualmente in Campania non vi è una norma di riferimento che fissa una soglia massima di alveari allevabili per autoconsumo ma è chiaro che il buonsenso dovrebbe autoregolare la questione).

 

Obbligo di denuncia possesso alveari

Con l’emanazione del D.M. 04/12/2009 e del successivo regolamento di attuazione  sulle disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale tutti coloro che, a qualsiasi titolo, posseggono api,  per qualsiasi finalità, sono OBBLIGATI a farne denuncia di possesso presso il servizio veterinario competente sul territorio di residenza dell’apicoltore e non dove sono tenute le api (es. se la residenza dell’apicoltore è a Napoli ma le api sono tenute ad Avellino la denuncia va fatta alla ASL veterinaria di Napoli e di riferimento).

Il servizio sanitario veterinario regionale ha deciso di non gestire le denunce tramite la BDA nazionale ma tramite la BDA-R (banca dati apistica regionale).

Pertanto la denuncia di possesso va eseguita tramite il servizio della BDA-R:

  • direttamente dall’apicoltore collegandosi al sito www.gisacampania.it  e seguendo le procedure dettate.
  • L’apicoltore può delegare un professionista o un’associazione per l’espletamento delle  funzioni in precedenza indicate. A tal proposito, si rende noto che, al momento, i delegati non possono ancora operare in BDA-R per cui AP.AS. non può ancora fornire l’assistenza necessaria; quest’ultima verrà fornita solo ai soci in regola con le quote sociali.
  • Qualora si dovessero manifestare problemi operativi del sistema, si può utilizzare il  MODULO DENUNCIA ALVEARI (scaricabile dalla sezione modulistica del nostro sito) compilato in ogni sua parte e consegnato alla ASL di competente per residenza dell’apicoltore.

In ogni caso, i soci dell’AP.AS. sono tenuti ad inviare tempestivamente all’associazione gli aggiornamenti delle denunce eseguite.

Ogni apiario denunciato va segnalato con apposita tabella nella quale va obbligatoriamente riportato il codice aziendale

Registro  dei trattamenti terapeutici (art.15. D.Lgs 158/2006 e art 79 D.Lgs. 193/2006)

La normativa di riferimento prevede che vi siano controlli rigorosi sull’uso dei farmaci veterinari. I controlli si intensificano se i farmaci sono usati su animali destinati alla produzione di alimenti (es. latte, carne, miele, ecc.).

Il registro dei trattamenti terapeutici è pertanto un mezzo cartaceo che consente di avere tracciabilità dei trattamenti eseguiti su animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Il predetto registro va acquistato dall’apicoltore che produce e vende prodotti apistici e va fatto vidimare dal servizio veterinario ASL di riferimento. Va conservato in azienda e vanno annotati solo i trattamenti eseguiti con medicinali prescritti dal veterinario. A tal proposito va ricordato che i farmaci antivarroa attualmente consentiti in Italia (Apivar, Apistan, Apilifevar, Tymovar, Apiguard, Apibioxal, Maqs e VarTerminator) non necessitano di ricetta veterinaria e, dunque, non vanno trascritti sul registro dei trattamenti. Si consiglia tuttavia di conservare nel registro una copia della
fattura di acquisto e di riportarne l’uso all’interno del manuale di buona prassi igienica. Di fatto, volendo interpretare alla lettera la normativa, il registro non andrebbe detenuto da coloro che non immettono sul mercato i prodotti apistici e che allevano api per autoconsumo.