Siamo a novembre. Le operazioni sugli apiari si riducono ed è tempo, ormai, di sistemare anche le pratiche burocratiche. Denuncia alveari, codice aziendale, distanze di sicurezza e nomadismo: cosa fare, quando e quali rischi si corrono

di Marco D’Imperio (tecnico AP.AS.)

Siamo a novembre. Le operazioni sugli apiari si riducono ed è tempo, ormai, di sistemare anche le pratiche burocratiche.

Il presente articolo, oltre all’ovvio scopo di informare i propri associati in merito alle procedure amministrative da compiere, ha anche altre finalità:

  1. stimolare la base associativa a prendere dimestichezza con le pratiche amministrative anche in vista dell’ormai imminente entrata in vigore dell’Anagrafe Apistica Nazionale (Decreto del Ministero della Salute 4 dicembre 2009).
  2. Stimolare la base associativa a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle Asl ed a comunicare i dati all’AP.AS. (vedi pagina contatti) la quale, va ricordato, svolge gran parte delle proprie attività grazie ad i finanziamenti del Reg. CE 1234/2007; la ripartizione di tali finanziamenti è basata in parte sulla consistenza degli alveari della base associativa. È pertanto fondamentale consentire un costante aggiornamento dei dati in possesso dell’AP.AS.

È quindi questa l’occasione mediante la quale invitiamo, con forza, tutti i nostri associati a mettere in pratica quanto di seguito riportato nel loro interesse e nell’interesse di tutto il movimento apistico.


Denuncia Alveari (art 6. L.313/2004; L. Regionale n.7/2006)

Chi deve effettuare la denuncia alveari
Chiunque detiene alveari a qualsiasi titolo (hobbisti, imprenditori apistici ed apicoltori professionisti). Dunque, anche chi detiene un solo alveare per uso personale e non ha partita IVA è tenuto ad effettuare la denuncia alveari. In questo caso, oltre alla prima denuncia alveari, deve effettuare la comunicazione di inizio attività e deve farsi vidimare il registro dei trattamenti terapeutici in merito al quale pubblicheremo a breve un articolo specifico.

Nel caso della denuncia alveari vi è,  inoltre, l’obbligo di aggiornamento nel caso si presentassero una o entrambe le seguenti condizioni:

  • spostamento delle arnie da una vecchia postazione verso una nuova postazione;
  • variazione del numero delle famiglie pari ad almeno il 10% (inteso sia come aumento che come diminuzione) rispetto al numero di alveari dichiarati l’anno precedente.
    Per fare un esempio: se nel 2013 abbiamo dichiarato 100 arnie e nel 2014 ne abbiamo 110, o 90 (variazioni di almeno il 10%), allora saremo costretti ad effettuare un aggiornamento con una nuova denuncia alveari. Se invece nel 2014 abbiamo 109 o 91 alveari (variazioni inferiori al 10%), allora potremo evitare l’aggiornamento.


In quale periodo

Entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

A chi va presentata e con quale modulo
Alla Asl competente (servizi veterinari).
La Asl competente è la Asl della provincia nella quale l’apicoltore ha la residenza.

I moduli sono disponibili presso le Asl competenti. AP.AS. fornisce un modulo di denuncia che tuttavia potrebbe non essere accettato da tutte le Asl le quali potrebbero chiedere la compilazione di un loro modulo.
Alcune di queste richiedono l’indicazione della particella catastale, altre l’indicazione delle coordinate GPS. Queste ultime possono essere ottenute o con una delle numerose applicazioni scaricabili su smartphone oppure utilizzando Google Maps, (con il tasto destro del mouse, cliccare sul punto in cui è collocato l’apiario e, dal menu, selezionare la voce “Che cosa c’è qui?”; le coordinate appariranno sia in prossimità del punto che sulla barra della ricerca di Google -es. latitudine: 41.484405; longitudine: 13.827667).

Quali implicazioni comporta
I trasgressori (anche coloro che non compiono l’aggiornamento), oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge (Art. 10), non possono beneficiare degli incettivi previsti per il settore.
Ribadiamo che, per gli apicoltori hobbisti, non vi è alcuna implicazione fiscale o sanitaria; anche chi non ha partita IVA e produce miele solo per uso personale è tenuto ad effettuare la denuncia alveari ed è pertanto, come trasgressore, punibile delle medesime forme di un apicoltore professionista.


Codice univoco aziendale (D.P.R. 317/96; Circ. Min. n.11 del 14/08/96; L. Regionale n.7/2006)

Chi deve effettuare la denuncia alveari
Chiunque detiene alveari a qualsiasi titolo (hobbisti, imprenditori apsitici ed apicoltori professionisti). Dunque, anche chi detiene un solo alveare per uso personale e non ha partita IVA deve farsi assegnare il codice aziendale.
Il codice è univoco per l’azienda o per l’apicoltore (un solo codice indipendentemente dal numero di apiari e dalla loro collocazione) che può essere utilizzato anche nel caso si decida di effettuare nomadismo fuori regione.

In quale periodo

All’atto dell’inizio dell’attività apisitca (in qualsiasi periodo dell’anno).
Va da sé che chiunque inizi un attività da apicoltore (a qualsiasi titolo, anche hobbistico) è tenuto a richiedere l’assegnazione del codice ASL e, contestualmente, dovrà farsi vidimare il registro dei trattamenti terapeutici, fare la dichiarazione di inizio attività e presentare la prima denuncia di possesso alveari.
Il codice va apposto su un cartello identificativo in maniera visibile in ciascun apiario.
La normativa non dà ulteriori indicazioni sulle distanze, sulla tipologia di cartello da utilizzare, sulle dimensioni e su eventuali altre informazioni da inserire. Ci sentiam, pertanto, di dare alcuni suggerimenti.

Distanze: porre il cartello ad una distanza tale da consentire la lettura del codice identificativo anche a chi non è provvisto di maschera protettiva. Possono andare bene 10-15 metri, in prossimità delle vie di accesso all’apiario, facendo in modo che chi arriva non sia costretto a transitare davanti alle arnie per leggere il cartello.

Materiali: i materiali possono essere di varia natura ma si deve tenere conto che il cartello verrà esposto alle intemperie ed alle alte temperature estive e pertanto potrebbe facilmente sbiadirsi o deteriorare. Una buona soluzione potrebbe essere quella di incidere il codice a fuoco su una tavoletta di legno. Alcuni apicoltori hanno fatto incidere o stampare il loro codice su un lamierino di alluminio; questa, quasi certamente, è una delle soluzioni che garantisce una più lunga durata.

Altre informazioni da inserire: è facoltativo l’inserimento del nome e del cognome del detentore dell’apiario che spesso non coincidono con il proprietario del terreno. Volendo, si può aggiungere un numero di cellulare per essere contattati in caso di emergenze (sciamature, furti o danni causati da particolari eventi climatici).

Dimensioni: le dimensioni minime sono quelle di un foglio A4 (circa 20 x 30 cm); nulla vieta che il cartello possa essere di dimensioni maggiori per garantire una maggiore visibilità e per inserire un maggior numero di informazioni.

A chi va presentata e con quale modulo
Alla Asl competente (servizi veterinari).
La Asl competente è la Asl della provincia nella quale l’apicoltore ha la residenza.
I moduli sono disponibili presso le Asl competenti.

Quali implicazioni comporta

Gli alveari non identificati con le modalità sopra esposte e non denunciati alle Asl competenti sono considerati abbandonati a tutti gli effetti di legge.
Ribadiamo che, per gli apicoltori hobbisti, non vi è alcuna implicazione fiscale o sanitaria; anche chi non ha partita IVA e produce miele solo per uso personale è tenuto a richiedere l’assegnazione del codice aziendale e all’affissione dello stesso sul cartello identificativo; pertanto, come trasgressore, è punibile delle medesime forme di un apicoltore professionista.


Distanze da rispettare in apiario (art 8. L.313/2004; art.896-bis Codice Civile; L. Regionale n.7/2006)

Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private (salvo specifici accordi con i proprietari confinanti).
Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se tra i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari, idonei a non consentire il passaggio delle api. I muri, le siepi, etc. devono avere un’altezza pari ad almeno 2 metri ed una estensione di almeno cinque metri oltre gli alveari posti all’estremità dell’apiario.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono essere collocati ad una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.


Disciplina del nomadismo  (art 10 ed 11 L. Regionale n.7/2006
)

Chiunque intende praticare il nomadismo nel territorio della regione Campania deve darne comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 5 giorni prima del previsto spostamento, alle Asl competenti per territorio di partenza e di destinazione. Gli alveari sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’Asl competente per territorio, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all’articolo 12.
Gli apicoltori residenti al di fuori del territorio regionale, ma che intendono esercitare su di esso attività apistiche, sono tenuti ad osservare le disposizioni della legge Regionale n.7/2006.

NO IMG