Scattano le nuove procedure di adeguamento alla normativa europea. A seguito dell’emanazione della Legge Regionale n. 13/2019, anche gli apicoltori che hanno locali aperti al pubblico dovranno adeguarsi in tempi brevi

di Marco D’Imperio

Scattano le nuove procedure di adeguamento alla normativa europea. A seguito dell’emanazione della Legge Regionale n. 13 dell’8 luglio 2019 come modificata dalla legge n.26 del 4 dicembre 2019 (recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/59/EURATOM), anche gli apicoltori che hanno locali aperti al pubblico dovranno adeguarsi in tempi brevi.

Vediamo di capire di cosa stiamo parlando.


Cos’è il Radon

Il radon (Rn) è un gas radioattivo e inerte (inodore e incolore); esso si origina dal decadimento del radio.

Il radon si trova in ogni terreno e roccia, in quantità molto diverse in relazione alle caratteristiche del terreno/roccia. Esso fuoriesce continuamente dal terreno disperdendosi nell’aria aperta. Può tuttavia accumularsi nei luoghi chiusi come i piani interrati, seminterrati e nei piani terra degli edifici ovvero nei piani che vengono a diretto contatto con il terreno.

Pur essendo il suolo la principale sorgente del radon, anche diversi materiali edili ricavati da rocce o terreni (es. quelli ricavati da rocce vulcaniche) possono essere fonte di emissione del gas in questione. Anche l’acqua che è venuta a contatto con rocce ricche di radon, può profilarsi come un’ulteriore sorgente di emissione del pericoloso gas.

L’unità di misura della concentrazione di radon, secondo il Sistema di Unità Internazionale (SI) è espressa in Becquerel per metro cubo (Bq/m3), dove il Becquerel indica il numero di disintegrazioni al secondo di una sostanza radioattiva.

La concentrazione di radon all’aperto è tipicamente di alcuni Bq/m3, e comunque non supera le poche decine di Bq/m3, grazie alla notevole diluizione in aria; nei luoghi chiusi (case, uffici, scuole ecc.), invece, la concentrazione è molto superiore e può arrivare anche a valori molto elevati (molte migliaia di Bq/m3).

Perché è pericoloso

  • Il radon è un agente cancerogeno, la cui esposizione nei luoghi chiusi aumenta il rischio di contrarre un tumore polmonare.
  • L’entità del rischio dipende dalla concentrazione di radon a cui si è esposti e da quanto dura l’esposizione.
  • A parità di condizioni di esposizione al radon, i fumatori sono più a rischio dei non fumatori
  • In Italia l’esposizione al radon è responsabile (secondo la stima del 2013 dell’Istituto Superiore di Sanità) di circa 3300 casi di tumore polmonare all’anno.

 

Quali sono le nuove disposizioni alle quali devono attenersi gli apicoltori
Gli apicoltori che sono in commercializzazione ed hanno dei locali aperti al pubblico (interrati, seminterrati o locali a piano terra), sono tenuti ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione del gas radon da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (autunno-inverno e primavera-estate) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania/ASL di riferimento. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità.

È bene a questo punto precisare che la legge regionale n. 26 del 4 dicembre 2019 ha sospeso solo i termini entro i quali si devono eseguire le misure ma NON SOSPENDE l’impianto generale della legge n.13. Ciò significa che le misure vanno ancora fatte ma non vi è, ad oggi, una data entro la quale si ha l’obbligo di farle (saranno i decreti attuativi ad individuare tali date).

Resta poi il fatto che, al di là della legge, il radon è cancerogeno per cui è interesse dell’utenza monitorare i luoghi in cui si ha una potenziale esposizione al gas. I soldi spesi in prevenzione sono certamente meglio spesi di quelli per le cure!

Limiti delle concentrazioni
Per gli edifici già esistenti, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva.

Per le nuove costruzioni
 e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva e attiva.

A chi rivolgersi per le misurazioni
Le misurazione vanno eseguite necessariamente da aziende specializzate (tecnici abilitati) ai quali le aziende apistiche possono rivolgersi per concordare il piano di misure e collocare la strumentazione passiva e, laddove necessario, quella attiva.


Cosa fare in caso di superamento dei limiti

Qualora all’esito delle misurazioni previste, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore ai limiti, il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente

Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l’autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell’immobile deve avviare l’esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purché compatibili con quelli previsti dalla presente legge e dalla normativa in vigore.

Le opere previste dal piano di risanamento devono essere concluse nel termine indicato dall’autorità comunale con lo stesso atto di approvazione salvo proroga per un tempo non superiore a ulteriori sei mesi per comprovati
motivi oggettivi.

Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon e dichiara al Comune, con relazione sottoscritta da un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon che ne acquisisce la responsabilità, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull’osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l’espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall’ordinamento statale in materia di agibilità.