La Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero alla Salute, grazie al prezioso lavoro di UNAAPI, ha emanato nel mese di luglio 2022 una circolare che fa definitivamente chiarezza sulla questione del registro trattamenti veterinari in apicoltura.

Ricordiamo che in Italia, per effetto di un nuovo quadro normativo, le registrazioni dei trattamenti veterinari devono avvenire esclusivamente con l’ausilio del registro elettronico.

Tuttavia, considerate le peculiarità del settore apistico, il Ministero approva una deroga per l’apicoltore che alleva api per uso familiare e/o per vendita agevolandolo per eseguire le predette registrazioni su registri cartacei pre – numerati.

In sintesi:

  1. si chiarisce e ufficializza definitivamente che il registro trattamenti in formato elettronico NON verrà utilizzato per il settore “apicoltura”;
  2. si stabilisce definitivamente che la compilazione del registro va fatta anche per i medicinali non soggetti a prescrizione veterinaria; ciò significa che il registro va compilato per tutti i farmaci utilizzati comunemente in apicoltura;
  3. si stabilisce anche che chi è in autoconsumo deve compilare il registro trattamenti. Tuttavia chi ha meno di 11 alveari, non è tenuto ad avere un registro vidimato dalla ASL. Se ne deduce che, nel caso specifico della Campania per la quale non vi è ancora un limite che definisce l’autoconsumo, anche chi è in autoconsumo ma possiede più di 10 alveari, deve farsi vidimare il registro dalla ASL e compilarlo normalmente.
  4. si chiarisce e ufficializza definitivamente che è obbligatorio mantenere per 5 anni una copia del documento di acquisto. Quest’ultimo può essere la fattura o anche il DDT. Nel caso di acquisti da parte dei privati, meglio avere una ricevuta fiscale che riporti descrizione del bene acquistato.

Detto ciò è opportuno SPECIFICARE CON CHIAREZZA che chi possiede già un registro trattamento veterinari VIDIMATO e quest’ultimo contiene i seguenti campi:

  1. Denominazione del medicinale veterinario.
  2. Fornitore (nome e indirizzo)
  3. Rif. documento di acquisto.
  4. Data inizio trattamento.
  5. Ident. apiario trattato (come da BDN).
  6. Ident. alveare trattato (event. num. alveari).
  7. Quantità somministrata.
  8. Durata del trattamento.
  9. Tempi di attesa (anche se pari a zero).
  10. N. confezioni residue o q.tà.

può continuare ad utilizzare lo stesso senza particolari accorgimenti.

È utile anche ricordare che chi è in commercializzazione è tenuto comunque alla vidima del registro. Quest’ultimo va a tutti gli effetti ad integrarsi con quanto stabilito nel Manuale di Corretta Prassi Operativa (cosiddetto pacchetto igiene ai sensi del Reg CE 852/2004) che APAS fornisce ai propri soci.

APAS fornisce ai nuovi iscritti che ne sono sprovvisti o ai soci che esauriscono il vecchio registro, copia in pdf del registro redatto dalla Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.

Quanto stabilito dalla circolare ministeriale entra in vigore dal 31 luglio 2022.

Si ricorda, inoltre, che sono disponibili le nuove linee guida per i trattamenti veterinari aggiornate al 2022.