di Marco D’Imperio

Vuoi diventare apicoltore in commercializzazione? Lo sai che puoi procedere alla smielatura anche nei locali della tua abitazione senza avere una smieleria propriamente detta?

Ebbene sì, con la legge regionale n. 24 del 4 dicembre 2019 e soprattutto con il successivo regolamento n. 10 del 7 agosto 2020, anche gli apicoltori della Campania hanno la possibilità di diventare azienda e vendere regolarmente miele senza necessariamente essere dotati di una smieleria (laboratorio di smielatura).

Possono infatti essere utilizzati per la smielatura:

  • cucine delle civili abitazioni;
  • unità polifunzionali;
  • altri locali nella disponibilità dell’apicoltore.

La vera differenza con le smilerie propriamente dette è che in questo caso non serve il cambio di destinazione d’uso dei locali. Quindi non sono necessarie variazioni d’uso al catasto e vanno bene anche quelle afferenti alle «civili abitazioni».

Va tuttavia detto, con estrema chiarezza, che tale opzione è stata immaginata dal legislatore per dare la possibilità a piccole aziende di entrare sul mercato senza dover necessariamente investire decine di migliaia di euro per allestire una smieleria in un locale appositamente ed esclusivamente adibito a tale attività. Di certo tale strada non può essere percorsa da chi ha un parco alveari consistente! Aggiungiamo anche che la nostra interpretazione del concetto di “cucina” è da intendersi come tavernette o locali secondari che non vengono abitualmente e frequentemente utilizzati per la preparazione dei cibi a beneficio del nucleo familiare. Sebbene non specificato dalla legge e dal regolamento, ci riesce difficile immaginare che nella cucina in cui giornalmente si preparano i cibi, si possa garantire il criterio della separazione temporale o spaziale a cui faremo cenno più avanti.

Vediamo dunque quali sono le limitazioni a cui deve sottostare chi decide di avvalersi di tale procedura semplificata:

  1. è consentita la lavorazione di prodotti di esclusiva produzione aziendale (quindi non si può, per esempio, acquistare miele o altri prodotti da terzi per poi procedere ad un confezionamento a proprio marchio).
  2. I prodotti devono essere destinati al solo consumatore finale o a negozi che vendono al dettaglio (quindi non si può vendere il miele o gli altri prodotti dell’alveare ad un grossista).
  3. I prodotti possono essere venduti in azienda, o in forma ambulante, ma in ogni caso solo sul mercato locale intendendo con quest’ultimo la provincia in cui ha sede legale l’azienda e le provincie confinanti (dunque se si ha la sede legale a Napoli non si può vendere il proprio prodotto ad un negozio, per esempio, di Milano; naturalmente è consentito che il prodotto venga acquistato dal consumatore a Napoli -per esempio un turista- e poi portato a Milano).

Resta inteso che chi decide di optare per tale forma di smieleria deve comunque seguire tutto l’iter per la commercializzazione ovvero:

Vi sono poi altri requisiti che vanno tenuti a mente:

  • vanno rispettate le norme del pacchetto IGIENE (reg 852/2004) ed è quindi necessario dotarsi di un manuale di corretta prassi operativa (vedi i servizi offerti da APAS).
  • I locali devono essere dotati di lavandini con acqua potabile fredda e calda, preferibilmente con leva azionabile a gomito o pedale e dotati di materiale asciugamani a perdere (es. carta); devono poi essere presenti, nelle vicinanze dei locali adibiti alla smielatura, dei servizi igienici, anche della civile abitazione, purché provvisti dei dispositivi a leva ecc. come detto in precedenza.
  • Le superfici a contatto con gli alimenti devono essere facili da pulire e sanificare, resistenti alla corrosione e fatte di materiali non tossici.
  • È possibile l’utilizzo di uno stesso locale e di stessi impianti, per attività di tipologia diversa (esempio miele e ortaggi). Tali attività possono avvenire contemporaneamente se i locali consentono un’adeguata separazione  delle lavorazioni, il personale adibito è diverso e vengono adottate procedure riportate nel piano di autocontrollo (criterio della separazione spaziale da dichiarare all’atto della SCIA). Ove gli spazi, gli impianti, l’organizzazione e l’impiego degli addetti non consentono contemporaneamente attività di diversa tipologia o qualora si ritenga esista il pericolo di contaminazione crociata, le stesse devono avvenire in momenti diversi, previe preventive sanificazioni, secondo le procedure riportate nel piano di autocontrollo (criterio della separazione temporale da dichiarare all’atto della SCIA).
  • Gli impianti e gli strumenti utilizzati per le attività di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento devono essere omologati ai sensi della legge 1 marzo 1968, n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).
  • Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti, sia in regime di temperatura controllata che ambientale, devono essere depositati e protetti in modo da evitare contaminazioni crociate, ove si ritiene esista tale pericolo, e devono essere sollevati rispetto al pavimento. Deve inoltre essere impedita la formazione di condense.
  • Nel caso di produzione di polline fresco pappa reale, devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei prodotti; a tal fine, possono essere utilizzati pozzetti frigofrigo di tipologia domestica omologati ai sensi della legge 186/1968, purché utilizzati in via esclusiva.
  • Gli operatori che lavorano nei locali, a tutti gli effetti definiti OSA (Operatori del Settore Alimentare), devono avere a disposizione uno spogliatoio o un’area appositamente individuata per riporre gli idonei indumenti da lavoro, separati dagli indumenti civili (es. armadietto indumenti da lavoro).
  • Le attrezzature, i materiali, i prodotti e i presidi per le pulizie e le sanificazioni delle strutture e degli impianti utilizzati per le attività devono essere opportunamente identificati e mantenuti separati (es mediante armadietti dedicati).
  • rifiuti assimilabili agli urbani, vanno differenziati secondo il regolamento comunale vigente e devono quindi essere messi in idonei contenitori, se necessario dotati di apertura a pedale e collocati in specifiche aree. I  contenitori per i rifiuti utilizzati nei locali di lavorazione devono essere identificati in modo tale da evitare che il materiale in essi contenuto rientri equivocamente nel circuito alimentare.

Va infine ricordato che le attività che si avvalgono di cucine, unità polifunzionali ecc. per l’effettuazione della smielatura, in quanto attività agricole in commercializzazione a tutti gli effetti, sono ugualmente soggette ai
controlli da parte delle autorità competenti
 (ASL, polizia municipale, carabinieri forestali, Nas, ecc.).

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